ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE IMPERIAPARLA!
Statuto
Art.
1) "ImperiaParla!"
è un'associazione socio culturale senza scopo di lucro che promuove
la cultura e la coscienza
democratica.
L'associazione
si ispira ai principi della Costituzione nata dalla Resistenza e
dall'antifascismo.
Art.
2) Ha sede in
Imperia - Clavi (IM) in via Forno, 3.
Art.
3) L'Associazione è
basata sul volontariato e ha lo scopo di promuovere la più ampia
attività volta alla diffusione
della educazione civica e politica e alla legalità. A tal fine
l'associazione organizza manifestazioni culturali,
riunioni, convegni e qualsiasi altra attività ritenuta idonea ed
opportuna per il suddetto scopo.
L’associazione
infine si propone di elaborare proposte in grado di favorire la
soluzione dei problemi culturali, sociali
ed economici nazionali e locali, in armonia con i suoi principi
ispiratori.
L'associazione
dura a tempo indeterminato salvo che venga sciolta con la maggioranza
della metà più uno degli associati.
L'associato
ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del Codice
Civile.
PATRIMONIO
Art.
4) Il patrimonio
dell'Associazione è costituito dalla quota di associazione dei soci;
dai contributi provenienti da
privati cittadini ed enti pubblici e da ogni entrata che concorra ad
incrementare l'attivo sociale.
SOCI
Art.5)
I Soci si distinguono in:
–Soci
Fondatori
–Soci
–Soci
Simpatizzanti
I
Soci Fondatori sono
coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che, già soci
dell’Associazione e su delibera unanime dei soci Fondatori, vengano
cooptati in tale categoria.
I
Soci sono
coloro che, successivamente alla costituzione dell’Associazione,
abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione
alla stessa e siano in regola con il pagamento annuale della quota
associativa.
I
Soci simpatizzanti sono
coloro che raggiunta la maggiore eta' , per affinità socio culturali
intendono partecipare all' attivita' dell'associazione in maniera
saltuaria senza obblighi sociali e abbiano chiesto ed ottenuto
l’iscrizione quali meri soci simpatizzanti. I soci simpatizzanti
non hanno diritto di voto nell’assemblea.
La
qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità,
indegnità e incompatibilità; la morosità verrà dichiarata
dal Consiglio; l'indegnità e la incompatibilità verranno sancite
dall'Assemblea dei soci. L’adesione alla Associazione
è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
Art.
6) Possono proporre
richiesta di iscrizione all’associazione, quali soci e soci
simpatizzanti, tutti i maggiorenni
che, previo domanda scritta di iscrizione con la quale dichiarano di
accettare integralmente il presente statuto, saranno accettati con
votazione unanime dell'assemblea e che verseranno, all'atto
dell'ammissione, e successivamente ad ogni rinnovo annuale, la quota
di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio.
I
Soci Fondatori ed i Soci partecipano all’assemblea con pari diritto
di voto in assemblea, anche per l'approvazione
e le modifiche dello statuto, di eventuali regolamenti interni.
Compete
ai soli Soci Fondatori, a maggioranza, proporre all’Assemblea i
candidati a ricoprire il ruolo di membro del
Consiglio Direttivo, in numero non inferiore al doppio dei posti
disponibili.
E'
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Lo
status di associato è intrasmissibile.
AMMINISTRAZIONE
Art.
7) L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 9 membri, a
seconda di quanto stabilito
dall'Assemblea al momento della nomina, eletti dall'Assemblea dei
soci per la durata di 3 anni.
In
caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l’Assemblea
provvederà alla nomina del sostituto, scegliendo tra due
nominativi proposti dai Soci Fondatori.
Art.
8) Il Consiglio
nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, nonché
fra i soci, un Segretario ed
un Tesoriere.
BILANCIO
E UTILI
Art.
9) L'esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea in seduta
ordinaria è convocata entro
quattro mesi dalla fine dell'anno sociale precedente che equivale
all'esercizio precedente. Per esercizio si intende
il periodo 1° gennaio/31 dicembre.
Art.
10) Il Consiglio è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza
limitazioni.
Art.
11) Il Presidente,
ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea
e del Consiglio.
ASSEMBLEE
Art.
12) I soci sono
convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno
mediante comunicazione scritta.
L'assemblea
deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei
soci a norma dell'art. 20 del Codice
Civile.
L'assemblea
può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in
Italia. La convocazione avviene per iscritto
o per e-mail.
Art.
13) L'Assemblea
delibera sull'ammissione a socio, sul bilancio consuntivo e
preventivo, sugli indirizzi e direttive
generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo
e statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o
statuto.
Art.
14) Hanno diritto di
intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della
quota annua di associazione.
Il
voto è singolo, i soci possono farsi rappresentare da altri soci,
mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio,
salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio e le
deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Le
deleghe non potranno essere più di una per socio.
Art.
15) L'Assemblea è
presieduta dal Presidente
del Consiglio, in
mancanza dal Vice-Presidente;
in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il
Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il
caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea
di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all'assemblea. Delle riunioni
di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.
16)
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'art. 21 del Codice
Civile.
SCIOGLIMENTO
Art.
17)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In
caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il
patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art.
18)
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e
l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte
alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.