STATUTO




ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IMPERIAPARLA!

Statuto

Art. 1) "ImperiaParla!" è un'associazione socio culturale senza scopo di lucro che promuove la cultura e la coscienza democratica.
L'associazione si ispira ai principi della Costituzione nata dalla Resistenza e dall'antifascismo.

Art. 2) Ha sede in Imperia - Clavi (IM) in via Forno, 3.

Art. 3) L'Associazione è basata sul volontariato e ha lo scopo di promuovere la più ampia attività volta alla diffusione della educazione civica e politica e alla legalità. A tal fine l'associazione organizza manifestazioni culturali, riunioni, convegni e qualsiasi altra attività ritenuta idonea ed opportuna per il suddetto scopo.
L’associazione infine si propone di elaborare proposte in grado di favorire la soluzione dei problemi culturali, sociali ed economici nazionali e locali, in armonia con i suoi principi ispiratori.
L'associazione dura a tempo indeterminato salvo che venga sciolta con la maggioranza della metà più uno degli associati.
L'associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del Codice Civile.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quota di associazione dei soci; dai contributi provenienti da privati cittadini ed enti pubblici e da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SOCI

Art.5) I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori
Soci
Soci Simpatizzanti

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che, già soci dell’Associazione e su delibera unanime dei soci Fondatori, vengano cooptati in tale categoria.

I Soci sono coloro che, successivamente alla costituzione dell’Associazione, abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione alla stessa e siano in regola con il pagamento annuale della quota associativa.

I Soci simpatizzanti sono coloro che raggiunta la maggiore eta' , per affinità socio culturali intendono partecipare all' attivita' dell'associazione in maniera saltuaria senza obblighi sociali e abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione quali meri soci simpatizzanti. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto nell’assemblea.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, indegnità e incompatibilità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità e la incompatibilità verranno sancite dall'Assemblea dei soci. L’adesione alla Associazione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

Art. 6) Possono proporre richiesta di iscrizione all’associazione, quali soci e soci simpatizzanti, tutti i maggiorenni che, previo domanda scritta di iscrizione con la quale dichiarano di accettare integralmente il presente statuto, saranno accettati con votazione unanime dell'assemblea e che verseranno, all'atto dell'ammissione, e successivamente ad ogni rinnovo annuale, la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio.
I Soci Fondatori ed i Soci partecipano all’assemblea con pari diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto, di eventuali regolamenti interni.
Compete ai soli Soci Fondatori, a maggioranza, proporre all’Assemblea i candidati a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore al doppio dei posti disponibili.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di associato è intrasmissibile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 9 membri, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l’Assemblea provvederà alla nomina del sostituto, scegliendo tra due nominativi proposti dai Soci Fondatori.

Art. 8) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, nonché fra i soci, un Segretario ed un Tesoriere.

BILANCIO E UTILI

Art. 9) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale precedente che equivale all'esercizio precedente. Per esercizio si intende il periodo 1° gennaio/31 dicembre.

Art. 10) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 11) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio.

ASSEMBLEE

Art. 12) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione avviene per iscritto o per e-mail.

Art. 13) L'Assemblea delibera sull'ammissione a socio, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Il voto è singolo, i soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Le deleghe non potranno essere più di una per socio.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO

Art. 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 18) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Associazione culturale ImperiaParla! Codice Fiscale: 91041860080 - Reg.ne Ag. Entrate n. 4699 del 27-11-2012